Le realizzazioni di opere pubbliche o private che prevedono lavori di movimento terra possono ricadere spesso in aree in cui il potenziale archeologico è presunto ma non facilmente delimitabile, e/o possono essere valutate con un grado di rischio archeologico dell’opera basso, molto basso o nullo. In questo caso, il Soprintendente può formulare prescrizioni mirate, tra cui la sorveglianza agli scavi in corso d’opera (D. Lgs. 36/23, Allegato I.8, Art. 1 comma 5).
Quest’ultima può essere prescritta anche per interventi da realizzare in aree in cui la presenza di resti archeologici è nota, oppure nel caso di opere pubbliche di particolare entità.
La sorveglianza agli scavi in corso d’opera prevede una serie precisa di fasi operative. L’archeologo incaricato, in possesso di specifici requisiti, studia la documentazione disponibile relativa al territorio in cui verrà realizzata l’opera, come carte archeologiche, strumenti urbanistici e le cartografie storiche.
Alla partenza dei lavori il professionista sovrintende tutti gli interventi di movimento terra che interessano direttamente il sottosuolo, documentando dettagliatamente le attività attraverso l’analisi della stratigrafia emersa, la realizzazione di rilievi topografici e la produzione di documentazione grafica e fotografica.
La sorveglianza può concludersi con un esito negativo nel caso in cui l’archeologo incaricato non abbia individuato resti archeologici o tracce di frequentazione antica all’interno dell’area d’intervento.
Qualora gli scavi portino alla luce un’evidenza archeologica, invece, il professionista deve sapere valutare attentamente la situazione, al fine di predisporre un piano per documentare al meglio l’evidenza archeologica emersa e comprendere se esistano interferenze tra il rinvenimento e l’opera in fase di realizzazione.
Al termine di questa fase possono iniziare le attività di scavo stratigrafico del ritrovamento.